È sempre più frequente, soprattutto ai tempi di internet e di e-commerce, che vengano importati beni dalla Cina, o da altri Paesi extra UE, per essere questi rivenduti nel territorio dell’Unione Europea.
D’altra parte, non poche aziende italiane – al fine di ridurre al minimo i costi e quindi massimizzare gli introiti – de-localizzano in paesi emergenti (dove il costo della manodopera risulta particolarmente vantaggioso) la produzione dei beni che poi rivenderanno in Italia ed Europa.
Piaccia o no, anche questa si chiama globalizzazione.
I rischi legati a tale tipo di operazioni, tuttavia, non mancano!
E’ infatti importante sapere che il valore dei beni in dogana può essere ridefinito, da parte degli agenti doganali, in virtù di fattori differenti rispetto al semplice prezzo d’acquisto dichiarato nella bolla di importazione.
Accade spesso, infatti, che una certa merce, soprattutto quando è importata da taluni paesi iscritti in una particolare black list (fra cui, appunto, la Cina), venga sottoposta in dogana a controlli dettagliati e talvolta invasivi, volti a stabilire l’effettivo valore dei beni, al di là di quanto dichiarato da parte dell’importatore e dell’esportatore.
Più precisamente, il valore imponibile delle merci in Dogana (in base all’art. 70 del Reg. UE 952/2013) è pari al loro valore “franco frontiera comunitaria”, ossia pari al valore della merce e di alcuni altri “elementi accessori”.
In proposito, l’art. 71, comma 1, del Reg. UE 952/2013, stabilisce che “…per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da… ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate…”.
Ciò significa che se, ad esempio, vengono importati dalla Cina, o da altri paesi extra UE (soprattutto se iscritti in black list), alcuni manufatti prodotti mediante stampi e matrici, l’Agenzia delle Dogane potrà rideterminare il valore di tali manufatti aggiungendo al prezzo d’acquisto dichiarato nella bolla doganale, anche il valore degli stampi utilizzati per la loro produzione.
Ovviamente tale integrazione dovrà essere adeguatamente motivata da parte degli Agenti doganali, dopo aver in ogni caso svolto un attento contraddittorio con chi ha effettuato l’importazione della merce in questione.
Ciò non toglie che, in caso di accertamento negativo, con rivalutazione delle merci in Dogana, le conseguenze per chi importa possono risultare particolarmente gravi.
Infatti, forse non tutti lo sanno, le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Dogane sono normalmente molto elevate, molto più elevate, per fare un esempio, di quelle inflitte dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, risultano quasi immediatamente esecutive. L’Agenzia può infatti procedere alla riscossione decorsi solo 10 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, senza la preventiva iscrizione a ruolo.
Come difendersi, dunque, in caso di avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Dogane?
In primo luogo, non occorre farsi prendere dal panico. Infatti non sono rari i casi in cui l’attività dell’Agenzia delle Dogane risulta essere carente sotto il profilo probatorio e procedimentale.
È, inoltre, fondamentale la celerità con cui procedere per la difesa delle proprie ragioni, ciò al fine evitare che l’accertamento diventi dapprima esecutivo e poi definitivo.
Se sussistono, infatti, fondate ragioni, l’Agenzia delle Dogane potrà procedere all’annullamento in autotutela, totale o parziale, del proprio provvedimento; oppure, in caso contrario, potrà essere la Commissione Tributaria a dare ragione al contribuente/importatore.