Per ciò che riguarda l’attività esecutiva da parte di Equitalia nei confronti del contribuente avente debiti nei confronti dell’erario, la normativa a cui fare riferimento è il D.P.R. 602/73, intitolato, appunto, “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

Con specifico riferimento, poi, all’espropriazione riguardante gli immobili del contribuente, occorre riferirsi all’art. 76 del suddetto decreto.

Tale norma distingue due ipotesi:

  1. Espropriazione immobiliare riguardante la PRIMA CASA del debitore (art. 76, D.P.R. 602/73, comma 1, lett. a)

Si ha prima casa quando:

  • L’immobile costituisce l’unico di proprietà del debitore;
  • Tale immobile è, inoltre, adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • L’abitazione in questione, inoltre, non rientra fra i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (o, comunque, fra le abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969).

In presenza di queste tre caratteristiche, che devono necessariamente coesistere, l’immobile non è espropriabile da parte di Equitalia, qualunque sia il debito del contribuente.

Ciò tuttavia non significa che Equitalia non possa partecipare all’esecuzione immobiliare avviata da altro soggetto (per es. una banca) e, quindi, partecipare ai proventi derivanti dalla vendita dell’abitazione in caso di procedura che si sia conclusa positivamente.

Significa piuttosto che Equitalia non ha un autonomo potere di impulso rispetto all’attività esecutiva sull’immobile in questione. Non può, cioè avviare la procedura esecutiva sull’immobile – ma al massimo può accodarsi a tale procedura laddove vi sia un altro creditore procedente – né può proseguire la procedura esecutiva nel momento in cui il creditore procedente si sia ritirato dalla procedura esecutiva stessa.

Occorre infine rilevare che Equitalia può iscrivere ipoteca sulla prima casa del contribuente come su ogni altro immobile, purché il debito nei confronti dell’erario non sia inferiore (al netto di sanzioni ed interessi) ad € 20.000,00. La natura di prima casa dell’immobile, dunque, non è preclusiva della possibilità di iscrivere ipoteca.

2) Espropriazione immobiliare in tutti i casi differenti dal primo (art. 76, D.P.R. 602/73, comma 1, lett. b).

Dall’ipotesi riguardante l’espropriazione della prima casa, occorre distinguere tutti gli altri casi di espropriazione immobiliare da parte di Equitalia, come ad esempio l’espropriazione di abitazioni diverse da prima casa, locali commerciali, box, terreni, ecc.

In tali ipotesi gli immobili del debitore sono espropriabili da parte di Equitalia solo in presenza delle seguenti tre caratteristiche, che devono anche in questo caso necessariamente coesistere:

  • L’importo complessivo del credito per cui Equitalia procede deve necessariamente superare gli € 120.000,00;
  • Devono essere inoltre decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto (tale requisito, tuttavia, non vale se Equitalia è intervenuta nella procedura esecutiva avviata da altro creditore);
  • Il valore di tutti i beni (o delle quote di beni) di proprietà del debitore deve inoltre essere complessivamente superiore ad € 120.000,00 (presupposto così modificato con L. n. 50 del 24/04/2017, Articolo 8).

In base a quanto detto, dunque, Equitalia non possiede autonomo potere di impulso nell’attività esecutiva nei confronti del contribuente neppure laddove si tratti di beni immobili diversi dalla prima casa, a patto tuttavia che il credito vantato non sia superiore ad € 120.000,00 e che, inoltre, il patrimonio complessivo del debitore non abbia valore superiore ad € 120.000,00.

Anche in questi casi, Equitalia, oltre a non poter avviare procedure esecutive sugli immobili ma solo eventualmente accodarsi a procedure già avviate, fermo restando l’impossibilità di proseguire le stesse nel momento in cui il creditore procedente dovesse abbandonare il giudizio esecutivo.

Avv. Antonio Manco

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D.P.R. 602/73, art. 76

Espropriazione immobiliare

Così come modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 8

  1. Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
  2. a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate daldecreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;

  1. b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
  2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passivita’ ipotecarie aventi priorita’ sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma 1.